Colpo di scena nella vicenda assunzioni dei nuovi Dirigenti Scolastici.
Il 25 giugno l’USR Campania pubblica il decreto sulla mobilità interregionale e le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici per il 2026/27, con termine di completamento fissato al 15 luglio. Numeri chiari, tabella sinottica alla mano: 107 posti vacanti, di cui 40 ai soprannumerari, 25 alla mobilità interregionale, 18 ai vincitori del concorso ordinario, 24 lasciati fuori dal movimento perché occupati da dirigenti “in posizione di stato”. Conti che tornano, almeno sulla carta.
Il 6 luglio, quando la partita sembrava oramai avviata verso la chiusura della procedura amministrativa, il Presidente della Quarta Sezione del TAR Campania firma un decreto cautelare monocratico che blocca tutto, o quasi. Non con un’ordinanza qualunque, ma con lo strumento dell’articolo 56, quello riservato ai casi di urgenza tale da non poter attendere nemmeno la prima camera di consiglio utile.
La posizione dei ricorrenti
Sette idonei del concorso ordinario DDG 2788/2022, collocati tra il 34° e il 41° posto in graduatoria, quindi non vincitori ma “idonei” nel linguaggio tecnico che la riforma ha provato a rendere meno discriminatorio, hanno fatto presente al giudice un dettaglio che gli USR avevano derubricato a questione contabile.
La Legge di Bilancio 2026, all’articolo 1 comma 528, ha integrato le graduatorie del concorso ordinario con gli idonei e ha stabilito che tutti, vincitori e idonei, senza più distinzione, vengano assunti “nei limiti dei posti annualmente vacanti e disponibili”. L’USR Campania, nel calcolare i 18 posti da destinare al concorso ordinario, si è fermato al residuo del bando 2022, cioè ai posti rimasti scoperti dopo le assunzioni del 2025/26, senza ricalcolare la platea alla luce dell’organico 2026/27. Il risultato pratico sarebbe che la mobilità interregionale, con i suoi 25 posti, viene servita prima che il concorso ordinario abbia esaurito la sua platea legittima di aventi diritto, tra vincitori ed idonei.
I ricorrenti sostengono che la sequenza logica imposta dalla norma sia esattamente l’opposto, che prima si debba saturare il concorso, vincitori più idonei, senza più gerarchie interne, e solo dopo, sui posti che eventualmente residuano, si faccia spazio alla mobilità. Il giudice, in sede di deliberazione sommaria propria del decreto monocratico, ha ritenuto la tesi non implausibile, e ha ordinato all’USR di riesaminare il provvedimento verificando la compatibilità del riparto con la norma entro lo stesso 15 luglio che l’amministrazione si era data per chiudere i giochi.
Un dettaglio che pesa più del merito
C’è un passaggio del decreto che meriterebbe più attenzione di quanta probabilmente ne riceverà. Il giudice nota che i beneficiari della mobilità interregionale non sono nominativamente indicati nel provvedimento impugnato, né agevolmente individuabili dagli elenchi allegati che riportano solo i soprannumerari e il totale dei posti disponibili. Motivo per cui la verifica di corretta notifica, richiesta dall’articolo 56 del codice del processo amministrativo, si è potuta limitare alla sola parte pubblica, senza che si potesse individuare un controinteressato da avvisare.
In pratica chi avrebbe interesse a difendere l’assegnazione dei 25 posti di mobilità non lo sa nemmeno, perché l’elenco con i nomi non è pubblico o comunque non è ricavabile dal provvedimento. È lo stesso nodo, trasparenza degli elenchi, tracciabilità delle graduatorie, verificabilità delle assegnazioni, che negli ultimi mesi ha attraversato quasi ogni dossier sulla dirigenza scolastica, dal concorso riservato DM 107 alle sedi nominali escluse dalla mobilità. La Campania aggiunge solo l’ennesima variazione sul tema.
Cosa cambia, davvero
Nulla, per ora, nel merito. Il decreto monocratico non annulla il provvedimento USR, non stabilisce chi ha ragione tra vincitori del concorso e aspiranti alla mobilità interregionale, e rinvia la questione di fondo alla camera di consiglio collegiale del 10 settembre. Ma congela nel punto esatto in cui l’amministrazione contava di chiudere l’operazione senza che nessuno potesse più tornare indietro, l’intero impianto del riparto, imponendo un riesame vincolato alla lettera della norma.
Il calendario, in questi casi, non è un dettaglio tecnico ma la sostanza del contendere. Dopo il 15 luglio, saturatosi l’intero organico, ogni eventuale vittoria nel merito sarebbe stata un trofeo di carta. Il TAR lo sa e per questo ha scelto lo strumento più rapido che il codice gli consente.
Resta da vedere se l’USR, nel riesaminare, troverà un modo per far quadrare 40 più 25 più 18 più 24 in una formula diversa da quella già scritta o se, più prosaicamente, si limiterà a spostare qualche casella da una colonna all’altra, sperando che nessuno se ne accorga prima di settembre.












