Attesa per il 10 settembre la sentenza sugli idonei al concorso per dirigente scolastico che avevano chiesto di essere trattati al pari dei vincitori, la Quarta Sezione del TAR Campania ha fatto la cosa più prudente che un collegio possa fare di fronte a una materia scomoda: non ha deciso.
Il nodo, in breve. Sette idonei del concorso ordinario per dirigenti scolastici DDG 2788/2022 collocati tra il 34° e il 41° posto della graduatoria campana, sostengono che l’art. 1, comma 528 della Finanziaria 2026 abbia cancellato ogni distinzione tra “vincitori” e “idonei”. La graduatoria, integrata dalla norma, andrebbe scorsa come un’unica lista, con priorità sui posti vacanti rispetto alla mobilità interregionale. L’USR Campania, nel decreto del 25 giugno, aveva invece riservato ai soli vincitori diciotto posti, destinando gli idonei ai residui dopo la fase di mobilità, che in Campania sarebbe prevedibilmente stata di zero posti essendo centinaia i DS fuori regione che hanno presentato domanda di rientro.
Il primo rinvio, a luglio. Già il 6 luglio il Presidente della Sezione, con decreto monocratico, aveva scelto la via più cauta. Non ha accantonato direttamente i posti per gli idonei (come pure gli stessi ricorrenti chiedevano), ma ha ordinato all’USR di riesaminare la propria ripartizione “alla luce” del comma 528, riservando esplicitamente “ogni approfondimento anche in termini di fumus boni iuris” al Collegio di settembre. Tradotto: non decido se avete ragione, ma la vostra domanda non è talmente peregrina da liquidarla subito. L’USR non ha risposto spiegando i motivi della ripartizione adottata, né modificando quella ripartizione. Si è limitato a congelare i sette posti in questione in attesa del 10 settembre. Un secondo ricorso degli idonei che chiedeva di non limitarsi all’accantonamento ma di dare seguito a quanto chiesto dal giudice monocratico viene rimandato al 10 settembre preso atto del congelamento che metteva al sicuro i posti contesi.
Il 10 settembre, il replay. Tre mesi dopo, però, il copione si ripete quasi identico. Il Collegio riunisce i ricorsi (il secondo è in effetti un duplicato tecnico del primo, non un’aggiunta sostanziale), definisce la vicenda “di peculiare complessità” incompatibile con la cognizione sommaria, ordina all’USR di effettuare quanto aveva chiesto il giudice monocratico, ovvero un riesame motivato della ripartizione dei posti adottata, entro trenta giorni. Intanto mantiene l’accantonamento dei sette posti anche se i pretendenti, nel frattempo, sono diventati sei. Nella sostanza, il procedimento torna esattamente al punto in cui si trovava a luglio: la palla, di nuovo, nel campo dell’Amministrazione. Udienza di merito fissata al 28 gennaio 2027.
Il dettaglio che rende il rinvio meno neutro di quanto sembri. Nelle settimane tra i due decreti, l’USR Campania ha intanto fatto qualcosa che rischia di avere conseguenze sul giudizio definitivo. Come accennato prima, ha immesso in ruolo il primo in graduatoria dei sette ricorrenti, idoneo, su un posto lasciato libero dalla rinuncia di un vincitore, tramite semplice scorrimento nella graduatoria integrata. Per farlo ha dovuto ammettere, nei fatti e nelle motivazioni del provvedimento, esattamente ciò che nel decreto impugnato aveva negato. Che cioè la distinzione tra vincitori e idonei, dopo la Finanziaria 2026, non c’è e non lo ha scritto in una memoria difensiva ma in un atto amministrativo.
È qui che il rinvio di settembre lascia la sensazione che non si tratti solo di prudenza processuale. Se l’Amministrazione ha già applicato, per necessità pratica, l’interpretazione dei ricorrenti, un giudizio di merito che entrasse davvero nel comma 528 rischierebbe di sancire nero su bianco ciò che l’USR ha già fatto a metà, cioè la fine della distinzione vincitori/idonei, con effetti non solo sui sette posti ancora accantonati in Campania, ma anche su tutte le regioni dove la stessa partita si gioca tra idonei in attesa e amministrazioni regionali che hanno trattato gli idonei nello stesso modo della Campania. Una sentenza di merito favorevole ai ricorrenti diventerebbe un precedente, e i precedenti, si sa, viaggiano.
Ovviamente il Tribunale non lo scrive, e sarebbe scorretto attribuirgli un’intenzione che non risulta dagli atti, ma il rinvio di quattro mesi e mezzo senza un solo passo avanti nel merito, lascia il classico cerino acceso nelle mani dell’amministrazione, che deve decidere quanto sia rischioso ma soprattutto quanto conveniente arrivare fino in fondo.
L’Amministrazione ha trenta giorni per motivare la scelta di tenere separati i posti dei vincitori dagli idonei. Ma la motivazione dovrà essere in grado di spiegare anche perché quella distinzione è venuta meno quando un posto accantonato per i vincitori è stato assegnato ad un idoneo.
Se le motivazioni dovessero risultare poco solide per arrivare in giudizio a gennaio, l’amministrazione potrebbe decidere di percorrere un’uscita a portata di mano nei tre mesi successivi. Che peraltro è anche la più comoda che si possa immaginare. Quella di assumere entro gennaio i sei idonei ancora in lista. Il contenzioso si estinguerebbe per cessata materia del contendere, non ci sarebbe alcuna sentenza da scrivere, e con essa sparirebbe il rischio di un precedente che gli uffici scolastici di altre regioni non hanno alcuna voglia di vedersi recapitare.
Il TAR non ha deciso. Ma ha lasciato intendere, con il tempo che ha concesso, che la decisione è ancora nelle mani dell’amministrazione campana.












