Nei corridoi del Ministero, nelle settimane in cui la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici si chiudeva provvedimento dopo provvedimento, si consumava in parallelo un’altra trattativa, meno visibile ma più decisiva: come ripartire, entro il 31 agosto, i posti residui fra la graduatoria del concorso ordinario 2023 e quella del concorso riservato. Alle sigle sindacali sono state fornite, in incontri successivi, versioni non del tutto sovrapponibili sulla sequenza delle operazioni. Se la mobilità vada esaurita prima di calcolare la quota dei concorsi, o se l’accantonamento per l’ordinario vada blindato a monte, prima ancora di sapere quanti posti la mobilità libererà. Anche chi aveva indicato con un certo ottimismo la prospettiva di uno scorrimento ampio delle graduatorie in entrambe le procedure, si è trovato a rivedere i toni dopo settimane di schermaglie e non appena gli esiti della mobilità hanno cominciato a restituire un quadro più stretto del previsto in alcune regioni. Il risultato, a metà luglio, è un’amministrazione che deve decidere in fretta e che sa già, qualunque cosa decida, di scontentare una delle due platee in attesa. Con l’aggravante che l’altra strada, quella giudiziaria, è stata appena aperta da un TAR che nessuno aveva messo in conto.
Due platee, due pressioni, nessuna via di mezzo
I numeri, ricostruiti da fonti sindacali e amministrative nei mesi scorsi, restano questi: circa 380 soggetti tra vincitori e idonei del concorso ordinario 2023 ancora in attesa di immissione, contro 1.564 vincitori del concorso riservato DM 107/2023. Sono platee sproporzionate, ma non è la dimensione a determinare la pressione politica ma la distribuzione geografica. L’ordinario ha ancora code consistenti proprio nelle regioni settentrionali a maggiore emorragia di dirigenti, Lombardia e Veneto in prima fila, mentre il riservato, di fatto la coda compensativa del vecchio concorso 2017, rivendica lo scorrimento integrale della propria quota ovunque. Le due rivendicazioni non sono conciliabili in astratto, poiché se l’ordinario assorbe più del 60% dove ha ancora domanda residua, il riservato rallenta proprio dove contava di correre; se il riservato ottiene la piena quota del 40% anche a fronte di code ordinarie non esaurite, è l’ordinario a uscirne compresso. La stessa dinamica, rovesciata, che ha già prodotto qualche anno fa ciò che gli osservatori del settore hanno chiamato, non senza ironia, il “raschiamento del fondo del barile”.
Il precedente che complica tutto
In questo equilibrio già instabile si è inserita, inaspettata, la vicenda campana. Il decreto cautelare del TAR Campania (n. 01800/2026) ha imposto il riesame della ripartizione dei posti campani alla luce del comma 528 della legge 199/2025, la norma che integra la graduatoria ordinaria con gli idonei, non solo i vincitori, e lo ha fatto accantonando sette posti che altrimenti sarebbero andati alla mobilità interregionale in entrata. È un precedente che, letto nella sua logica interna, rischia di non fermarsi alla Campania, poiché se il principio è che il diritto degli idonei dell’ordinario viene prima della mobilità interregionale, cioè prima di un canale che gode di una tutela normativa esplicita (l’art. 10-bis del D.L. 45/2025, che rende disponibile il 100% dei posti vacanti “fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario”), è difficile immaginare un giudice che neghi lo stesso principio quando in gioco non c’è la mobilità ma il concorso riservato, che di tutela esplicita equivalente nella gerarchia delle fonti non dispone.
Il ragionamento, per essere onesti, non è a senso unico. Nelle regioni dove la graduatoria ordinaria è già di fatto esaurita, in primis l’Emilia-Romagna con appena due aspiranti rimasti, che è il caso più citato negli ultimi mesi, la domanda non si pone nemmeno. Lì il residuo confluisce comunque, senza contenzioso possibile, nel riservato. È nelle regioni con code ordinarie ancora consistenti, Lombardia e Veneto in testa, che il precedente campano diventerebbe un argomento immediatamente sfruttabile. Se gli idonei hanno diritto a un accantonamento prioritario capace di superare persino la mobilità, a maggior ragione dovrebbero avere diritto a un accantonamento capace di superare la quota riservata, che nella gerarchia delle tutele viene dopo, non prima.
Una decisione presa al buio
Qui si innesta il problema di calendario che rende la vicenda più che un esercizio teorico. Le immissioni in ruolo devono concludersi entro la fine di agosto, per consentire l’assegnazione degli incarichi ai nuovi dirigenti prima dell’apertura dell’anno scolastico. La camera di consiglio che dovrebbe chiarire la portata del comma 528 è fissata al 10 settembre, dieci giorni dopo. Il Ministero è quindi costretto a scegliere una linea di ripartizione senza sapere se la lettura che sta per applicare troverà conferma o smentita in sede giurisdizionale, con la certezza che l’una o l’altra platea, ordinario o riservato, porterà comunque la decisione davanti a un giudice, qualunque essa sia.
In un contesto simile, il criterio decisivo non può più essere la pressione politica delle sigle sindacali, né l’equilibrio fra le diverse anime della maggioranza che nel tempo hanno sponsorizzato l’una o l’altra procedura, diventa, semplicemente, quale linea sia più difendibile in giudizio. È un capovolgimento significativo, perché sposta la scelta dal tavolo politico a quello degli uffici legali. Non “quale soluzione accontenta di più”, ma “quale soluzione, se impugnata, ha più probabilità di reggere”. Ed è proprio qui che la vicenda campana pesa più del previsto, non come precedente vincolante, visto che una cautelare non fa giurisprudenza consolidata, tanto più con la camera di consiglio ancora da tenersi, ma come indicatore del rischio. Se un TAR ha già accantonato posti alla mobilità per tutelare gli idonei, un’amministrazione prudente sceglierà, nelle regioni con code ordinarie consistenti, di privilegiare per intero la quota riservata? Non rischierebbe di essere la scelta più esposta, proprio alla luce di ciò che sta accadendo a Napoli?
Chi vince, davvero, non si sa ancora
Non è possibile, allo stato degli atti pubblici, dire quale delle due interpretazioni prevarrà. Né in sede ministeriale, dove le versioni fornite ai sindacati non sono state finora coerenti fra loro, né in sede giudiziaria, dove il precedente campano riguarda formalmente solo il rapporto fra ordinario e mobilità, non quello fra ordinario e riservato. Quello che si può osservare è che, per la prima volta in questa vicenda pluriennale, il fattore decisivo non sembra più essere la capacità di pressione politica delle diverse sigle, che pure non è mancata, in un settore dove ogni norma sulla dirigenza scolastica porta la firma di un emendamento parlamentare diverso, ma il calcolo, freddo e per definizione incerto, di quale scelta amministrativa sia meno vulnerabile in tribunale. È una condizione che lascia il Ministero, nelle prossime settimane, con margini di manovra politica più stretti di quanto le due platee in attesa siano disposte a credere.












