Ricordate il piano di assunzioni straordinario della Buona Scuola di Renzi? Era il 2015, in Italia c’erano circa centoventimila supplenti nelle graduatorie ad esaurimento e del concorso del 2012, il governo annunciò che avrebbe risolto il problema assumendoli praticamente tutti.
Tra assunzioni programmate per il turn over e assunzioni straordinarie, alla fine entrarono in ruolo appena centomila docenti, gli altri preferirono rimanere supplenti in attesa in attesa dell’assunzione ordinaria negli anni successivi, consapevoli che per alcune classi di concorso e province non sarebbe mai arrivata.
Il principale motivo del flop? I precari storici, abituati a rincorrere posti anche a distanze notevoli, capirono che il meccanismo proposto prevedeva la possibilità di entrare in ruolo a centinaia di chilometri da casa con speranze per il riavvicinamento pari a zero (come poi è effettivamente stato per tanti di quelli che accettarono di partecipare).
Dieci anni dopo la supplentite non è stata sconfitta, il numero di supplenze assegnate ogni anno è aumentato, a rivendicare il diritto a lavorare vicino casa dopo essere stati assunti a centinaia di chilometri di distanza stavolta ci sono i dirigenti scolastici.
Per loro il discrimine è stato il concorso del 2017 per il quale le assunzioni sono state effettuate su base nazionale, con gli effetti descritti dal comitato dei dirigenti scolastici fuori regione nel loro libro bianco di cui ho già parlato qui.
Il ragionamento di entrambi è stato ed è lo stesso, dopo alcuni anni di ‘gavetta’ lontano, il rientro in una sede di lavoro vicina è da considerarsi un vero e proprio diritto.
Ma è davvero così?
Una risposta è arrivata l’11 di agosto dal Tribunale di Potenza. Il caso specifico riguarda un dirigente scolastico in ruolo e in servizio in Basilicata da oramai sette anni che, vistosi rigettare la domanda di trasferimento per tornare nella regione dove abita con la famiglia, ha chiesto al giudice di intervenire con un provvedimento d’urgenza. Le sue motivazioni sono quelle comuni a chi è entrato in ruolo lontano da casa, figli piccoli, parenti bisognosi di assistenza, uno stato di salute precario. Tutti elementi che oggettivamente mal si conciliano con la distanza.
Sul piano umano, un quadro che non ha bisogno di essere argomentato. Sul piano giuridico il giudice del lavoro ha detto di no, e lo ha fatto con una motivazione che aiuta ad inquadrare meglio il fenomeno del servizio forzato lontano da casa.
L’ordinanza di rigetto è dell’11 agosto 2026 (R.G. n. 1802-1/2026) e va precisato che per il momento riguarda solo il cautelare, non il merito della causa intentata, che verrà discussa secondo i tempi ordinari della giustizia.
Ma la ragione del rigetto dice molto sulla questione, perché non è che il giudice nella sua ordinanza neghi l’esistenza del disagio, nega che quel disagio sia, per usare la sua espressione, “attuale”. Per usare un linguaggio più comune, nega che quel disagio sia una novità per il ricorrente. Il giudice ha spiegato che dal momento in cui è stato accettato il ruolo fuori regione a questo momento, non è cambiato niente. Non c’è nulla di nuovo da scongiurare. C’è solo la richiesta che un’amministrazione ponga rimedio, con urgenza, a una situazione che l’interessato stesso ha conosciuto e accettato nel momento in cui ha deciso di sostenere il concorso che ha poi vinto.
E proprio qui, quello che dice il giudice tocca un nervo che va oltre il caso specifico e riguarda l’intera platea dei fuori regione della scuola, dirigenti e docenti che siano.
La regola del gioco, letta dopo
Chi vince un concorso nazionale, dirigenziale o docente che sia, accetta implicitamente le condizioni con cui quel concorso funziona. Il concorso DS 2017, come poi la procedura riservata del DM 107/2023, prevedeva una graduatoria unica su base nazionale con scelta della sede secondo la posizione in graduatoria e la disponibilità residua. Chi si è collocato in alto ha potuto scegliere il posto più vicino, chi si è collocato più in basso ha scelto tra una sede lontana e la rinuncia. Lo stesso schema, con varianti, che vale per i docenti entrati con il piano straordinario 2015 o con altre tornate di assunzione su base sovraregionale.
Nessuno ha imposto nulla, lascia intendere il giudice. Chi ha partecipato sapeva (o perlomeno avrebbe dovuto) che il piazzamento in graduatoria comportava quel rischio. È la stessa logica di un concorso in magistratura o in qualunque corpo a reclutamento nazionale, dove la sede iniziale non è mai negoziabile e nessuno può rivendicare un diritto al trasferimento solo perché sono passati gli anni.
Per il giudice di Potenza il punto è tutto qui, e lo scrive senza troppi giri di parole: se hai accettato di entrare in ruolo lontano da casa, e non ricadi in una delle condizioni tipizzate dalla legge per un avvicinamento (invalidità superiore ai due terzi, assistenza a familiare con handicap grave, e comunque sempre nei limiti dei posti disponibili), non stai subendo alcuna ingiustizia. Stai vivendo l’esecuzione di una regola che conoscevi. Il disagio, per quanto reale e per certi versi insopportabile, resta fuori dal perimetro di ciò che l’ordinamento riconosce come lesione di un diritto.
L’equivoco del “rientro dovuto”
Il retropensiero che circola tra i fuori regione, dirigenti o docenti, è che il tempo trascorso lontano da casa costituisca una sorta di credito che matura e che prima o poi va onorato. Un’idea comprensibile sul piano umano, ma smentita punto per punto dalla logica giuridica applicata dal Tribunale di Potenza per il quale il tempo non genera nulla, se non è agganciato a un titolo specifico. Non è un interesse legittimo che si rafforza con gli anni, è un disagio che semplicemente continua a esistere, esattamente come esisteva il giorno dell’assunzione.
Dove l’ordinamento ha voluto riconoscere un peso al tempo trascorso lontano da casa lo ha fatto esplicitamente, con norme o clausole contrattuali dedicate, suggerisce il magistrato. Il CCNI mobilità dei docenti, per esempio, prevede una precedenza assoluta per chi sia stato trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni e chieda il rientro nella scuola di provenienza. È un meccanismo negoziato dalle parti sociali per un caso specifico, il soprannumerario spostato contro la propria volontà da una sede già acquisita. Non riguarda chi, come i dirigenti ex concorso nazionale o i docenti della fase C del 2015, è entrato in ruolo per la prima volta accettando una sede lontana come condizione d’ingresso. Per loro quella precedenza semplicemente non esiste, ed è proprio per questo che periodicamente qualcuno ne chiede legittimamente l’estensione.
Il non detto
C’è un aspetto però che nessuno dei due fronti, dirigenti fuori regione o docenti fuori regione, mette mai a fuoco esplicitamente, perché formulato in chiaro suonerebbe meno presentabile. La richiesta di un diritto al rientro non riguarda solo l’attesa che si liberi un posto per cause fisiologiche, pensionamenti, nuove sedi, normale ricambio. Riguarda, nella sostanza pratica con cui viene rivendicata, la richiesta implicita che i canali concorrenti vengano rallentati o ristretti proprio nella regione contesa, perché altrimenti quella precedenza resta lettera morta per assenza cronica di posti liberi.
Il caso di Potenza lo mostra direttamente con una chiarezza da manuale e senza bisogno di generalizzare. I sette posti accantonati dall’USR Campania a luglio sono contesi tra gli idonei del concorso ordinario, che chiedono lo scorrimento prioritario della graduatoria, e i dirigenti fuori regione che chiedono che quegli stessi posti restino disponibili per la mobilità interregionale in entrata. Non è un conflitto tra chi ha ragione e chi ha torto. È una competizione distributiva su un bacino finito, condotta con il linguaggio dei diritti soggettivi, rientro, ricongiungimento, accomodamento ragionevole, che rende meno visibile la sua natura più elementare: due popolazioni che vogliono la stessa cosa, nello stesso posto, nello stesso momento.
Il magistrato di Potenza non esclude che il ricorrente abbia anche diritto (il famoso fumus boni iuris) ma non c’è nessuna urgenza se quel posto lo hai occupato a quelle condizioni e nel frattempo nulla è cambiato. Negando il periculum per assenza di un diritto codificato al rientro, ha fatto qualcosa di più di un rigetto tecnico, ha tolto la foglia di fico dal linguaggio con cui questa contesa viene di solito raccontata.
Perché il posto non c’è quasi mai per caso. C’è chi lo occupa prima, e chi arriva dopo trova solo la porta chiusa, con la giustificazione che gliel’avevano detto fin dall’inizio.












