C’è una cosa che il diritto penale pretende con una pignoleria che lo rende antipatico e spesso difficile da comprendere. Pretende che il reato contestato abbia inequivocabilmente a che fare con quanto è successo realmente.
Non si tratta di un capriccio garantista, si chiama principio di idoneità degli atti, che nella formulazione dell’accusa richiede (articolo 56 del codice penale, per chi volesse controllare) che l’azione sia “idonea e diretta in modo non equivoco” a produrre l’evento.
Premesso questo, Eithan Bondì, ventun anni, ha sparato contro due iscritti all’Anpi il 25 aprile con una pistola da soft air. Bondi è iscritto alla comunità ebraica di Roma e dice di simpatizzare per la Brigata Ebraica. La notizia è finita in men che non si dica sulle prime pagine di tutti i giornali online e nei social.
Ma torniamo all’articolo 56. Proiettili di plastica. Potenza massima di legge: un joule. Le armi da fuoco reali superano i quattrocento. La pistola da soft air è progettata, per statuto e per norma, per non essere letale.
Intendiamoci: questo non significa che colpire qualcuno con un’arma del genere sia uno scherzo. Si rischiano lesioni serie, soprattutto agli occhi. Il gesto è violento e inqualificabile. Bondi ha torto marcio e la comunità ebraica di Roma, che lo ha detto chiaramente, non ha nessun bisogno che qualcuno lo difenda per ragioni sbagliate.
Detto questo: la Procura di Roma lo ha accusato di tentato omicidio.
Il professor Stefano Putinati, associato di Diritto penale all’Università di Parma, ha spiegato a Il Foglio con la pazienza di chi è abituato a spiegare cose ovvie: «La pistola ad aria compressa non è un mezzo idoneo a uccidere». Ha aggiunto l’esempio che merita di essere incorniciato: se volessi uccidere qualcuno colpendolo sulla testa con una piuma di struzzo, mancherebbe comunque l’idoneità degli atti. Tentato omicidio escluso. Non perché il gesto sia simpatico, ma perché il diritto funziona così.
Putinati ha ipotizzato una «svista». È una lettura benevola.
Quella meno benevola è che tentato omicidio, a differenza di lesioni dolose, che sembrerebbe il reato corretto, abbia una resa comunicativa enormemente superiore. Faccia più titolo, sia meglio condivisibile. Arrivi prima dell’articolo 56, senza bisogno di attendere il dibattimento.
Un sospetto che porta a ricordare che il 31 gennaio scorso, a Torino, un agente di polizia di nome Alessandro Calista è stato colpito con un martello durante un corteo di Askatasuna. Un martello, strumento che, al netto di qualsiasi sofisma, sviluppa una potenza ben superiore a un joule e non è progettato per non essere letale. Uno degli agenti ha dichiarato: «Erano lì per farci fuori». E comunque, colpire qualcuno a martellate, parrebbe proprio tentato omicidio.
E invece la Procura di Torino ha contestato al responsabile i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.
Riepiloghiamo. Pistola da soft air, un joule, proiettili di plastica: tentato omicidio, titoloni. Martello contro un poliziotto: lesioni, notizia di cronaca. Anche in quel caso l’accusa era il messaggio, solo che il messaggio era diverso.
Il principio di idoneità degli atti, evidentemente, ha una sua fotogenia. Si applica con più vigore quando l’imputato e il contesto rendono bene in copertina. Quando rendono meno, si affida la questione al ragionevole buon senso.
Non è una questione di simpatie politiche ma di coerenza applicativa. Il diritto penale ha come caratteristica scomoda che non è a geometria variabile, o che almeno non dovrebbe esserlo. Quando lo diventa, smette di essere diritto e diventa comunicazione. Molto efficace, peraltro.
Il processo, poi, arriverà. Intanto, però, i giornali avranno già voltato pagina da un pezzo.












