Home / Tempi Moderni / Cos’è la banca del tempo nella scuola e perché non si può fare

Cos’è la banca del tempo nella scuola e perché non si può fare

banca del tempo

A dispetto del nome poetico in voga oramai da anni, la cosiddetta “banca del tempo” dei docenti è un tentativo di risolvere tra le pieghe della normativa un bisogno reale della scuola italiana che è andato via via crescendo e precede gli escamotage contabili. È banalmente la necessità di coprire un’assenza, di riorganizzare una giornata, tenere in piedi la didattica e non solo quella utilizzando il personale docente. Si tratta del tempo che qualcuno deve mettere in più rispetto al proprio orario di cattedra, quello che in termini contrattuali si chiamerebbe straordinario. Va detto che il contratto lo prevede e retribuisce l’esigenza di prolungare l’orario di lavoro oltre il limite previsto con un fondo specifico, quello per le cosiddette “ore eccedenti”, pensato apposta per la sostituzione immediata dei colleghi assenti.

Il problema è che quel fondo ha natura emergenziale, risorse limitate e definite ogni anno, non risulta quasi mai adeguato alle esigenze reali e si esaurisce con puntualità imbarazzante, di solito molto prima della fine dell’anno scolastico.

È da questo corto circuito tra lavoro necessario e cassa insufficiente, che nasce tutta la storia della “banca del tempo” nella scuola, nelle sue due varianti. Una che prova a restare dentro il contratto, e quella che se ne libera senza dirlo.

Il primo tentativo: giocare sulla riduzione dell’orario

La prima strada che i dirigenti hanno imboccato per liberare tempo senza spendere soldi è stata la riduzione dell’unità oraria in virtù dell’autonomia scolastica. Lezioni di 55, 50, in alcuni casi 48 minuti invece di 60, con i minuti non lavorati “conservati” per essere recuperati poi all’occorrenza.

Qui, però, vanno distinte con nettezza due situazioni che nella pratica vengono spesso confuse ad arte.

È possibile che effettivamente sia opportuno modificare la durata del tempo scuola per esigenze territoriali, organizzative, insomma per cause di forza maggiore che niente hanno a che fare con l’apprendimento. Il caso più comune è quello delle esigenze di trasporto pubblico degli studenti pendolari. La riduzione viene approvata dal Consiglio di Istituto, ma non basta. Deve essere ratificata dall’Ufficio Scolastico Regionale, che può negare l’autorizzazione se le motivazioni addotte non sono adeguate e verificate. Solo a quel punto si può procedere con ore ridotte ma i minuti persi non vanno recuperati. È un evento esterno, non imputabile alla scuola, che si tratta un po’ come un giorno di allerta meteo con la perdita assorbita senza obbligo di restituzione. La prestazione lavorativa è impossibile, quindi il lavoratore non ha nessun debito da saldare.

Peraltro questa strada è di non facile attuazione. La scuola che si trova costretta a ridurre l’orario di un pubblico servizio lo può fare solo come estrema ratio, dopo aver sperimentato tutte le strade alternative possibili, e con un’autorizzazione che l’USR può in qualsiasi momento revocare o non rinnovare per l’anno successivo, non trattandosi di un diritto acquisito una volta per tutte.

L’altro motivo di riduzione delle ore di lezione permesso dall’autonomia scolastica è la decisione di riorganizzare la didattica in maniera flessibile per favorire l’apprendimento. A decidere, in questo caso, è il Collegio dei Docenti, che ipotizza una diversa organizzazione della didattica, non la riduzione dell’orario tout court.

In questo caso i minuti sottratti ad ogni ora vanno recuperati dagli studenti che hanno perso quei minuti, con attività didattiche complementari o alternative alla didattica ordinaria. Ma il debito è verso gli studenti che lo hanno subito e si estingue solo restituendo a loro e non astrattamente all’istituzione scolastica. Non ad altre classi, non convertito in supplenze, non gestito come credito generico.

In entrambi i casi, il risultato non è un “tesoretto” accumulato per esigenze future e gestito dal dirigente. Nel primo caso perché non c’è alcun tempo dovuto, nel secondo perché è dovuto, ma a un beneficiario preciso.

Il secondo passo, quello illegittimo: la banca ore “di fatto”

È qui che nasce la pratica che lascia perplessi non pochi docenti. Alcuni dirigenti, di fronte a queste due causali, hanno smesso di distinguerle. Accumulano i minuti risparmiati, da riduzioni di qualunque tipo, in certi casi persino dalle ricreazioni trattate come tempo non di servizio, in un conto informale, e li spendono mesi dopo per coprire le supplenze, quando il fondo per le ore eccedenti è ormai esaurito.

Questa operazione viola almeno tre punti fermi del contratto. Primo, l’art. 28 comma 5 del CCNL fissa l’orario di insegnamento su base settimanale, e un conto che accumula minuti per restituirli quando serve, a distanza di mesi, non ha alcuna copertura in quella cadenza. Secondo, confonde le due causali che il contratto tiene separate e usa per le supplenze anche i minuti che, per causa didattica, sarebbero dovuti alle classi che li hanno persi. Terzo, e più semplicemente, sposta nelle mani del dirigente una decisione, l’uso di quel tempo, che il contratto non gli assegna in alcun caso.

Nel 2002 il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato un istituto che aveva imposto, con ordine di servizio, il recupero di minuti persi per riduzione da forza maggiore, quindi la causale che non richiede alcun recupero. L’istituto è stato condannato a pagare ai docenti ricorrenti la retribuzione per le ore svolte in esecuzione di quell’ordine illegittimo, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio. Un dirigente che tratta questi minuti come una riserva propria non rischia solo un contenzioso sindacale ma anche una condanna economica per l’istituto e un profilo di responsabilità personale, come già accaduto in casi analoghi di riduzione oraria disposta oltre i limiti consentiti.

Vale la pena notare che perfino chi difende con più convinzione l’autonomia dei dirigenti su questo terreno si ferma alla legittimità della riduzione in sé, mai a quella dell’uso posteriore dei minuti per le supplenze. È un salto logico che, a quanto pare, nessuno è stato finora disposto a sottoscrivere apertamente fino in fondo.

L’unica strada che il contratto tollera: il CSS, e il suo limite nascosto

Esiste una versione della “banca ore” che prova a restare dentro le regole che in genere è chiamata Contratto di Solidarietà per le Sostituzioni (CSS). Non è un istituto previsto direttamente dal CCNL nazionale ma nasce a livello di contrattazione integrativa d’istituto, cioè per regolamento interno negoziato tra dirigente e RSU. Funziona con i docenti che aderiscono volontariamente e mettono a disposizione ore di lavoro straordinario, ovviamente autorizzate dal dirigente, e le recuperano poi come permessi o riposi, su un conto individuale che si azzera a fine anno scolastico.

Qui, a differenza della banca ore abusiva, non si toglie nulla agli studenti e il tempo che confluisce nel conto è tempo di lavoro aggiuntivo, non lezione sottratta. Ma resta un punto che comunque merita di essere sottolineato.

La regola generale del lavoro pubblico e non pubblico riguardo allo straordinario è chiara: va retribuito; è solo su richiesta del dipendente che può trasformarsi in riposo compensativo. Lo stesso principio vale naturalmente per i docenti. Il contratto prevede una retribuzione aggiuntiva per il lavoro straordinario e il recupero in tempo è un’opzione che il lavoratore attiva se preferisce il tempo ai soldi, non una condizione che il datore di lavoro può imporre.

Il CSS, sulla carta, rispetta questo schema perché l’adesione è volontaria. Ma di una volontarietà che fa storcere il naso, perché è quantomeno viziata dalla condizione di partenza che non prevede la scelta autentica tra pagamento e recupero dopo la prestazione lavorativa.

Se il fondo per le ore eccedenti è già esaurito, come accade sistematicamente in molte scuole ben prima della fine dell’anno, il docente non sta più scegliendo tra soldi e tempo libero. Sta scegliendo tra tempo libero e niente. In quelle condizioni, l’adesione al CSS non è la libera preferenza di chi valuta due opzioni equivalenti ma è l’unico modo per ottenere un qualche riconoscimento di un lavoro che, altrimenti, resterebbe interamente gratuito. Fermo restando che la volontarietà dell’adesione da parte del lavoratore rende questa strada legalmente più praticabile.

Il nodo vero è a monte

Le due varianti della banca ore, quella abusiva e quella “regolare”, nascono dallo stesso vuoto, quello di un fondo contrattuale per le supplenze che non copre il fabbisogno reale delle scuole. Una lo risolve prendendo tempo che non le appartiene, sottraendolo agli studenti sotto forma di lezioni accorciate mai davvero restituite. L’altra lo risolve chiedendo ai docenti di rinunciare, di fatto, alla retribuzione che il contratto assegnerebbe loro per primo, passando per la scelta volontaria dell’unica opzione rimasta sul tavolo.

Nessuna ora inserita in una banca ore imposta con delibera o ordine di servizio è dovuta: a meno che non si tratti di un recupero programmato di tempo ridotto per quella specifica classe, il docente può rifiutarsi di svolgerla, e nessun collegio ha il potere di trasformare quel rifiuto in un inadempimento, introducendo per via regolamentare un obbligo che il CCNL non prevede.

Ma il problema non si esaurisce nel distinguere la pratica illegittima da quella tollerata. Finché il fondo per le supplenze resterà strutturalmente sottodimensionato, la scuola continuerà a doversi inventare meccanismi “creativi” per garantire il diritto degli studenti all’istruzione pagando un lavoro che il contratto, semplicemente, non ha i soldi per pagare.

Tag: